Dopo 24 anni dalla promulgazione della L.328 del 2000, la regione Veneto, dopo numerose sollecitazioni provenienti dai territori, dalle Organizzazioni Sindacali, da alcuni comitati dei Sindaci delle Ulss, da ETS presenti sul territorio, ha promulgato una propria legge (L.Reg. n° 9  del 4 aprile 2024  “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”).

Questa legge tanto attesa dai territori e da tutti i servizi sociali, mette anche in risalto alcune necessità che riguardano la tutela e di salvaguardia di buone prassi ed organizzazioni che i territori si sono dati in termini di risposte ai diritti/bisogni delle comunità. A questo proposito si aprono anche degli scenari inediti che meritano approfondimento e studio da parte dei decisori politici locali.
Il primo aspetto riguarda  le forme giuridiche che gli ATS adottano in ciascun territorio: in particolare i consorzi e le aziende speciali.

  • Consorzi di Comuni 

Definizione: I consorzi sono aggregazioni volontarie di enti locali, create per gestire in modo associato servizi o funzioni pubbliche. Sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e possono avere personalità giuridica.

Funzioni: I consorzi si concentrano sulla realizzazione di opere e sulla gestione di servizi di interesse comune, facilitando la cooperazione tra comuni per ottimizzare risorse e costi.

Struttura: La governance è tipicamente rappresentata da un’assemblea composta dai rappresentanti dei comuni membri, che decidono su questioni importanti tramite convenzioni e statuti.

  • Aziende Speciali di Comuni 

Definizione: Le aziende speciali sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica, creati per gestire specifici servizi pubblici con un approccio imprenditoriale. Sono regolate dall’articolo 114 del TUEL.

Funzioni: Si occupano della gestione operativa di servizi di rilevanza economica, come la raccolta dei rifiuti o la gestione delle acque, operando con un’autonomia imprenditoriale.

Struttura: hanno un proprio statuto approvato dal consiglio comunale e possono essere dotate di amministrazione Le decisioni operative sono più flessibili rispetto a quelle dei consorzi.

In sintesi .

  • I consorzi si focalizzano sulla cooperazione tra enti locali per gestire servizi pubblici comuni, le aziende speciali sono strutture autonome create per gestire specifiche attività economiche con un approccio imprenditoriale.( da preferire i consorzi)

Ovviamente ciascuna scelta avrà aspetti positivi e altri di ricadute  che necessitano di un  monitoraggio  costante, soprattutto per quel che riguarda la parte che riguardano i meccanismi  di tutela dei lavoratori che si troveranno ad operare nel nuovo ente con contratti diversi a seconda delle loro  origini. Questo aspetto sarà da monitorare in ciascun territorio e pertanto si invitano gli operatori a creare momenti di condivisione, segnalazione per situazioni da presidiare sul territorio.

Come sindacato professionale, abbiamo rilevato che in alcune realtà regionali e locali , come il Piemonte  è stato istituito il Servizio Sociale Professionale in sanità, in aziende e ospedali con a capo un dirigente assistente sociale. Cito questo perché, sarebbe funzionale all’integrazione socio sanitaria  avere  presso gli enti locali un dirigente assistente sociale nei servizi e nell’ambito, avviando così un processo innovativo anche in Veneto per una governance dell’integrazione affidata appunto al servizio sociale.

All’art 6 comma 2 della Legge regionale, si prevede:. Le Aziende ULSS, ove delegate dai Comuni in forma associata e previa convenzione, assicurano le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all’articolo 3 septies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nei limiti delle risorse finanziarie conferite e in conformità a quanto definito dal Piano di Zona di cui all’articolo 13.  Si auspica che non venga disperso il patrimonio di esperienza fin qui maturata nel Veneto nel campo dell’integrazione sociosanitaria, a maggior ragione ora che si deve programmare e attuare su ogni singolo territorio, quanto evidenziato dal DM 77. (Case della comunità, PUA ecc..), con i relativi finanziamenti stabiliti dal PNRR..

Particolare attenzione come Sindacato professionale poniamo inoltre, all’art. 10 comma 3 e 4 della Legge regionale che tratta i requisiti per la nomina del Direttore di ATS. Non viene menzionata specificatamente la laurea in servizio sociale (…”preferibilmente in materie sociali e l’inserimento in un elenco regionale di idonei, secondo le modalità disciplinate dalla Giunta regionale”), ma si prevede anche un dirigente o responsabile dei servizi sociali e socio-educativi dei Comuni, inserito nell’elenco regionale di cui al comma 3. E qui si chiede agli organismi regionali, di prendere come esempio altre realtà regionali, dove invece è stato istituita una dirigenza specifica in capo alla figura dell’assistente sociale.

La proposta del Sunas

Con l’istituzione del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
nel 2016, i Comuni singoli hanno dovuto uscire dalla logica del proprio confine in ambito
sociale per gestire le risorse in arrivo sui territori, destinate non più al singolo ente ma
agli Ambiti Territoriali Sociali. Vi è quindi la necessità di “ragionare” in un’ottica di condivisione, co-programmazione e dialogo fra i territori. Questo percorso non è stato sempre “accompagnato” e gestito in maniera partecipativa e si pone la necessità urgente di farlo, sotto la regia regionale, con il supporto di tecnici competenti. Tuttora alcuni territori non sono pronti a questi passaggi e di conseguenza anche i servizi erogati alla popolazione potrebbero risentirne, creando difficoltà di accesso alle risposte (accavallamento di competenze…)

Serve una visione organica di riforma, con alcuni aspetti specifici da non sottovalutare, quale ad es. l’integrazione sociosanitaria che nel Veneto aveva raggiunto un buon equilibrio. Ora sembra essere messa in discussione, individuando due strade specifiche, in questo momento storico dove a livello nazionale si cerca di “normarla” e di dare attuazione sui singoli territori, di risposte sempre più unitarie ai bisogni complessi che i cittadini presentano. Vi è la necessità di sperimentare sempre di più modelli di multidisciplinarietà e di presa in carico multidimensionale per il benessere della persona in condizioni di fragilità.

Altro aspetto da tenere sotto controllo: la gestione del personale che in questo specifico settore definisce anche la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Si rende necessario superare il nodo dell’applicazione dei contratti, la transizione da un ente all’altro e il riconoscimento di percorsi avviati a livello dirigenziale e di coordinamento di servizi sociosanitari. Collegato a questo tema è la definizione della forma giuridica “migliore” da attribuire all’ATS (e forse non certo l’Azienda speciale, contraddistinta da una forma ambigua di privato/pubblico). Si richiedono investimenti sul personale dell’ATS e in particolare per la figura dell’assistente sociale che dovrà assumere anche un ruolo dirigenziale dei Servizi in capo agli ATS. Questo anche per dialogare con le Aziende ULSS per mantenere alto lo standard di efficienza per l’integrazione sociosanitaria. Importante è il raggiungimento del LEPS, stabilito con la legge di bilancio, n°118 del 30 dicembre 2020 (1 ass. soc ogni 5000 abitanti > 4.000), obiettivo fondamentale al fine di rafforzare il SSP, centrale nella costruzione di un’infrastruttura stabile. Questo obiettivo non è raggiunto in modo uniforme nel territorio del Veneto. E’ necessario pertanto il dialogo costante e il confronto con le OO.SS. per accompagnare tutto il percorso di creazione e di partenza dei nuovi assetti.

Si ribadisce nuovamente come sindacato professionale che il ruolo della Dirigenza degli ATS debba investire la figura dell’assistente sociale, in quanto figura che per sua formazione e per approccio professionale ai bisogni delle persone, sa cogliere e declinare i bisogni sociali del territorio e costruire organizzazioni di lavoro consone alla complessità dei bisogni, ricomponendo le frammentazioni esistenti nei servizi alla persona.

Le risorse messe in campo dalla Regione per il riordino del sistema, sono già state definite completamente insufficienti per far funzionare un’organizzazione complessa, con il rischio che i Comuni debbano integrare con ulteriori risorse proprie.

Tutti questi temi che hanno una ricaduta specifica per l’intero sistema dei servizi sociali e sociosanitari chiama una convergenza e una condivisione d’intenti fra la comunità professionale, in particolare degli assistenti sociali, ma anche per tutta la rete dei soggetti coinvolti in questo delicato momento: le OO.SS., gli ETS, le comunità locali, i decisori politici regionali e locali. Per questo si ritiene importante continuare a presidiare i territori sull’applicazione della riforma, dove i bisogni dei cittadini trovino risorse e organizzazioni di servizi capaci ed efficienti.

E’ importante applicare inoltre ciò che il manifesto, firmato in data 26 giugno 2024 fra il CROAS Veneto e le OO.SS., fra cui anche il SUNAS, trovi piena applicazione nello sviluppo territoriale, con l’identificazione di soluzioni che preservino e tutelino sia lavoratori dei nuovi ATS, ma anche i cittadini con i loro bisogni e richieste.

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