URGENTE   

Prot. 112/24 SN del 03/06/2024                                                                                                   

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
Azienda Sanitaria di Lecce
e p.c.                                                                   Al Ministro della Salute
Ministero della Salute – Roma
Al Direttore Generale dell’AGENAS
AGENAS – Roma
Al Presidente della Regione Puglia
All’Assessore alla Salute della Regione Puglia
Al Direttore del Dipartimento alla Salute della Regione Puglia
Regione Puglia – Bari
Alla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali – Roma
Alla Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Puglia – Bari
Alla Segretaria Generale del Tribunale dei diritti del Malato – Cittadinanza Attiva
Tribunale dei diritti del Malato – Cittadinanza Attiva – Roma
Alla Responsabile del Tribunale dei diritti del Malato – Cittadinanza Attiva
Tribunale dei diritti del Malato – Cittadinanza Attiva – Lecce

 

Oggetto: Deliberazione 0000492 del 9.5.2024. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Modifica e integrazione Gruppo di lavoro aziendale “PNRR ASL LECCE” costituito con atto deliberativo n. 155 del 01.09.2022. Richiesta di integrazione e rettifica.

 

Con riferimento a quanto in oggetto, il SUNAS – Sindacato professionale aderente alla Confederazione CSE, rappresentativa in Sanità – ha rilevato, con enorme stupore e rammarico, che all’interno del gruppo di lavoro (pur recentemente integrato) non compare il professionista assistente sociale, figura in organico nei servizi ospedalieri e territoriali di codesta Azienda. Spiace dover ricordare che l’assistente sociale – impegnato in tutti i setting assistenziali di bassa, media e alta integrazione socio-sanitaria (interni ed esterni all’Azienda Sanitaria) – è presente nel Sistema Sanitario Nazionale sin dal lontano 1945 – Riforma Ospedaliera, Legge n. 132/68, cd Mariotti – (Presidi Ospedalieri, Area Socio Sanitaria, Salute Mentale, Neuropsichiatria infantile, Disabilità e Non Autosufficienza, Consultori, Ser.D,, Distretti Socio Sanitari, PUA-UVM, Istituti penitenziari, Malattie Rare, COrO, CAT, Commissioni per il riconoscimento della Legge 104/1992 e Legge 68/1999).

Premesso quanto sopra, è utile e necessario ricordare che le attività e gli interventi previsti e programmati dai singoli assistenti sociali e dal Servizio Sociale Professionale – che di fatto però non esiste come struttura organizzata, come invece previso dall’art. 7 della Legge 251/2000, aggiornata dall’art. 1-octies della Legge 27/2006 – sono parte integrante dei percorsi di Prevenzione, Diagnosi, Cura e Riabilitazione delle persone ed in particolare degli anziani e dei disabili e, anche, dei pazienti minori di età, che il Servizio Sanitario deve necessariamente garantire, nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria e a tutela e nell’interesse del singolo e delle famiglie, come previsto anche dal DM 77/22. Tale professionista, oltre a realizzare tutte le attività specifiche della professione in favore delle persone, soprattutto le più fragili, esposte ai determinanti sociali della malattia, opera quotidianamente nell’ambito dell’integrazione interprofessionale e interdisciplinare all’interno della stessa ASL e costituisce il ponte di collegamento tra i sistemi sanitari e il territorio ( comuni/Ambiti Territoriali Sociali  – in ordine alla provincia di riferimento in cui insiste la ASL, ma anche in relazione ad altre province, regioni e Paesi stranieri-  associazionismo, Terzo Settore, volontariato, Autorità Giudiziaria, Serv. Soc. Area Giustizia, ecc).

Costituire un gruppo di lavoro per l’attuazione dei Progetti ex PNRR senza prevedere la presenza del professionista Assistente Sociale, oltre a prefigurare una visione parziale della programmazione socio-sanitaria (venendo meno all’ottica globale della presa in carico globale della persona), rappresenta un danno per il cittadino, in quanto privato della componente del Servizio Sociale in seno alla pianificazione aziendale, ed evidenzia (ancora una volta!), la non volontà di questa Azienda di strutturare il Servizio Sociale Professionale Aziendale, i cui assetti e la cui prefigurazione – si ribadisce – sono sanciti dall’art. 7 della Legge n. 251/2000 e ss-mm.ii., dall’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 26/2006 e dall’Atto di Indirizzo della Giunta Regionale n. 1566 del 17/09/2020.

La strutturazione del Servizio Sociale Professionale Aziendale – avviata da tempo in altre realtà sanitarie – ha determinato il consolidamento di processi e assetti organizzativi virtuosi, sia sotto il profilo della razionalizzazione delle risorse, con un’ottica al contenimento dei costi, che sotto l’aspetto della qualità dei servizi erogati (secondo principi di efficacia ed efficienza), anche in chiave preventivo-promozionale, a difesa del diritto alla salute dei cittadini, in particolare dei più fragili esposti continuamente a condizioni di isolamento sociale, mancato accesso alle prestazioni, abbandono e frammentazione degli interventi, con inevitabili ricadute sulla loro salute e la qualità della vita.

Pertanto, nel sottolineare il mancato adempimento da parte di Codesta Azienda alla normativa vigente, si chiede con urgenza l’inserimento – in mancanza e in attesa della nomina di un dirigente assistente sociale – di un assistente sociale coordinatore o di nel gruppo di lavoro in oggetto e l’avvio di tutte le procedure  utili alla strutturazione del Servizio Sociale Professionale Aziendale, secondo le disposizioni regolamentari e di Legge, non ultimo l’Atto di Indirizzo regionale, richiamate nella presente nota e ad oggi del tutto disattese.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono

Distinti Saluti

 

Il Segretario Regionale SUNAS                     Il Segretario Generale SUNAS

Dott.ssa Cinzia Mongelli                               Dott. Salvatore Poidomani

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