Il Consiglio dei ministri ha approvato l’ultimo decreto legislativo attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. 227/2021), che definisce la condizione di disabilità, introduce l’accomodamento ragionevole, riforma le procedure di accertamento e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del “Progetto di vita” individuale e personalizzato.

Il SUNAS, pur esprimendo un giudizio positivo sull’impianto complessivo del provvedimento, intende ribadire le proprie osservazioni e riserve riguardanti alcuni punti che interessano particolarmente i professionisti assistenti sociali.

Il SUNAS condivide pienamente l’obiettivo del decreto teso a rafforzare l’attuazione di interventi multidimensionali e multidisciplinari, che tengano conto del contesto familiare, ambientale e sociale in cui le persone disabili sono inserite e che siano erogati attraverso un sistema e una rete di servizi sociali e sociosanitari integrati e diffusi a livello territoriale.

La previsione di una più adeguata e aggiornata definizione della disabilità, deve prendere in considerazione la condizione fisica, psichica, intellettiva, sensoriale e relazionale della persona e della sua interazione con il contesto ambientale, familiare e sociale in cui essa è inserita, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa.

Ciò comporta l’adozione di nuove modalità di riconoscimento della condizione di disabilità, superando l’attuale parcellizzazione e visione prettamente sanitaria, rispettando così l’unicità della persona e attuando una omogenea lettura dei suoi bisogni.

Le nostre osservazioni riguardano l’articolo 9 e l’articolo 24 del decreto.

Con riferimento all’Art. 9 si ritiene pienamente condivisibile la scelta di prevedere un unico soggetto pubblico, a livello nazionale, cui affidare le competenze per l’accertamento della disabilità, nonché una omogena procedura di valutazione della stessa.

Non si condivide, invece, la formulazione del comma 3, che nel prevedere la sostituzione dell’articolo 4 della L. n. 104/92, stabilisce tra l’altro che le commissioni di cui al comma 1 siano composte da “due medici nominati da INPS, del componente ai sensi del comma 4, e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.”

Il SUNAS aveva chiesto e continua a chiedere che all’interno delle Commissioni sia prevista la presenza degli assistenti sociali quali componenti fissi e insostituibili.

Relativamente alla formulazione dell’Art. 24. e in particolare alla composizione dell’Unità di valutazione multidimensionale, si chiede che non solo la figura dell’assistente sociale sia prevista anche qui tra i componenti fissi e insostituibili dell’unità di valutazione multidimensionale, ma che ad essa debba essere affidata la funzione di coordinamento dell’UVM, in coerenza con l’impianto della Legge delega e per il perseguimento di reali e adeguati percorsi di inclusione sociale, di promozione dell’autonomia delle persone con disabilità e di integrazione socio-sanitaria.

Va, altresì, eliminata la dicitura “operatore dei servizi sociali territoriali” che ha la stessa indefinitezza della figura dell’operatore sociale, prevista dall’articolo 4 della Legge n. 104/92 e deputata a valutare sul piano socio-ambientale la situazione di chi richiede il beneficio, in integrazione con le valutazioni relative ai vari aspetti medico-sanitari.

Il nostro sindacato da tempo sollecita una soluzione di quello che continua a considerare un problema di abuso di esercizio professionale relativamente alla composizione delle Commissioni medico – legali dell’Inps (Legge n. 104/92 – Legge n. 68/99).

Si ribadisce anche qui che la figura professionale specificamente formata, competente e abilitata a svolgere la valutazione socio-ambientale, è l’Assistente Sociale, unico professionista collocato nell’area sociale e sociosanitaria.

L’INPS, invece – che già svolge la gran parte delle valutazioni medico-legali – da anni attribuisce tale incarico prevalentemente a figure sanitarie (medico/psicologo), sulla base di un’interpretazione quanto mai arbitraria della figura dell’operatore sociale, che non tiene conto né dello spirito della legge né dell’esperienza pluridecennale della presenza dell’assistente sociale nelle commissioni medico-legali, sia presso il Ministero del Tesoro che presso le unità/aziende sanitarie locali.

La richiesta di riconoscimento dell’assistente sociale quale figura professionale specifica cui affidare in via esclusiva le competenze già attribuite all’operatore sociale in seno alle suddette commissioni medico-legali di cui all’art. 4 della L. n. 104/92, si fonda sulla constatazione che essa rappresenta l’unica professione intellettuale ordinistica competente, sotto riserva di legge (Legge n. 84/93 e DPR 328/01, artt. 21 e 22 ), all’esercizio dell’assistenza e della consulenza per le attività sociali, rimanendo invece riservate ai medici e anche agli psicologi l’esercizio delle attività sanitarie, come previsto anche dalla legge n. 3/2018, che ribadisce l’essere quella degli psicologi una professione sanitaria.

Il SUNAS continuerà a porre all’attenzione dei decisori politici e nelle sedi opportune la necessità di dare, anche attraverso adeguati passaggi normativi, una soluzione definitiva alle criticità sopra esposte.

 

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