Prot. 121/24 SN del 25/06/2024

                                                                                  Regione Autonoma della Sardegna
                                                                                  Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
                                                                                  Assessore Dr. BARTOLAZZI
                                                                                  ASL Nuoro
                                                                                  Direttore Generale Dott. Paolo CANNAS
                                                                                  Al Direttore Serv. Prof. Sanitarie Dott. Alessandro CARRUS
                                                                        e p.c. Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna
                                                                                  Presidente Dr.ssa Milena Piazza

OGGETTO: Criticità Delibere D.G. n° 34 del 19.01.24, D.G. n° 980 del 17.11.23, D.G. n° 943 del
07/11/2023, D.G. n° 899 del 24.10.23, D.G. n° 368 del 17.05.23
Interventi a TUTELA della professione di ASSISTENTE SOCIALE.

 

Il SUNAS, Sindacato Nazionale degli Assistenti Sociali, aderente alla Confederazione CSE
Sanità firmataria del vigente CCNL Sanità, con la presente intende esporre alcune osservazioni
sulle Delibere del Direttore Generale in oggetto, al fine di tutelare l’intera categoria professionale
delle e degli Assistenti Sociali dipendenti presso codesta ASL di NUORO, per denunciare le
criticità gravi e la loro inadeguatezza a rappresentare la loro attività professionale:
– D.G. n° 34 del 19/01/2024 avente per oggetto “Attribuzione incarichi di funzione
organizzativa e funzione organizzativa di coordinamento (ex D e DS) riservato al personale
dipendente del comparto, ruolo Sanitario e Socio-Sanitario, afferenti alla SC Servizio delle
professioni Sanitarie della ASL n. 3 di Nuoro”, dove si assegna ad una Assistente Sociale un solo
incarico di FO, collocandola nel ruolo sanitario invece che sociosanitario;

– D.G. n° 1154 del 28.12.2023 avente per oggetto “Presa d’atto verbali Commissione                                                                                                   Esaminatrice della selezione interna per il conferimento degli incarichi di funzione
organizzativa di coordinamento (ex D e Ds) riservato al personale dipendente del comparto
della Asl n. 3 di Nuoro – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, ruolo Sanitario e
socio-sanitario e pubblicazione relative Graduatorie“, dove molto spesso viene riportato un
giudizio affatto generico, senza nemmeno l’indicazione del punteggio per titoli e colloquio:
– D.G. n° 980 del 17.11.23 avente per oggetto “Selezione interna per l’attribuzione degli
incarichi di funzione organizzativa e funzione organizzativa di coordinamento riservato al
personale dipendente del comparto della Asl di Nuoro – Area dei professionisti della Salute e
dei funzionari, ruolo sanitario e socio-sanitario. Nomina commissione giudicatrice”, dove la
Commissione esaminatrice della selezione per l’attribuzione degli incarichi di Funzione
Organizzativa e di Coordinamento riservato al personale del ruolo sanitario e sociosanitario è
composta da tre dirigenti tutti del ruolo sanitario, nessuno dei quali in possesso di una
competenza specifica per valutare le competenze e il curriculum di un assistente sociale, in
contrasto con le norme di legge che disciplinano la composizione delle Commissioni
esaminatrici;
– D.G. n° 943 del 07/11/2023 avente per oggetto “Indizione e approvazione avviso di selezione
interna per l’attribuzione degli incarichi di funzione organizzativa e funzione organizzativa di
coordinamento riservato al personale dipendente del comparto della Asl n. 3 di Nuoro – Area
dei professionisti della salute e dei funzionari, ruolo sanitario e socio-sanitario”, dove,
nonostante l’Avviso di selezione sia destinato al personale del ruolo sanitario e sociosanitario, il
primo requisito richiesto si riferisce ad una legge che riguarda solo il personale sanitario e
mai il personale sociosanitario;
– D.G. n° 899 del 24/10/23 avente per oggetto “Istituzione e graduazione degli incarichi di
funzione organizzativa e professionale del personale del Comparto ai sensi del Capo III (artt.
da 24 a 36) del CCNL triennio 2019-2021 siglato il 02.11.2022”, dove l’organigramma degli
incarichi di Funzione Organizzativa e Professionale è distinto solo per Area Sanitaria – dove
compare anche una Funzione Organizzativa di “Assistenza Sociale” inserita nella SC SERVIZIO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE – e Area Amministrativa, mai per Area Sociosanitaria, come da
CCNL 2019-2021;
– D.G. n° 368 del 17/05/23 avente per oggetto “Approvazione del regolamento aziendale sulla
disciplina degli incarichi di posizione e di funzione relativo al personale del Comparto”, dove,
soprattutto nell’art. 10, compare ancora la richiesta del requisito del Master di primo livello per
l’attribuzione dell’incarico di coordinamento, a giustificare il quale non può ritenersi sufficiente il
richiamo ai DM MIUR 509/99 e 270/2004, i quali stabiliscono sì che le Università possono attivare
corsi per Master di I o II livello e Dottorati di ricerca ma non dispongono alcun obbligo per il personale
dipendente.
In primis, osserviamo che l’aver collocato la Funzione organizzativa e di coordinamento
dell’Assistenza Sociale nell’ambito del Servizio delle Professioni Sanitarie rappresenta il primo passo
verso il non riconoscimento della professione dell’Assistente Sociale che pur inquadrata
nell’ambito del ruolo Socio-Sanitario, come per legge e da vigente CCNL Comparto Sanità, ha per
sua identità specifica e peculiare, competenze e professionalità nettamente differenti e di natura
prettamente specialistica, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, che ben la distinguono
dalle figure del ruolo sanitario.
Un primo passo importante per dare effettivo riconoscimento a questa professione sarebbe
l’istituzione del Servizio Sociale Professionale anche nelle ASL di Nuoro, visto che è già una
realtà consolidata in diverse Aziende Sanitarie italiane, in quanto rappresenterebbe una propria
specificità organizzativa, programmatica e di coordinamento sociale, nettamente distinta e
indipendente dall’area sanitaria, seppur funzionalmente integrata con essa. A tal proposito il SUNAS,
a tutela delle Assistenti Sociali in carico a tutte le Asl della Sardegna in data 14.07.23 aveva inviato
apposita nota, prot. n° 122/23, per informare e sensibilizzare tutte le Direzioni Generali Aziendali
sull’importanza dell’istituzione del Servizio Sociale Professionale, secondo un modello ben definito,
istituito e condiviso congiuntamente con l’Ordine Professionale delle Assistenti Sociali della
Sardegna, in attuazione dell’art. 7 della Legge n. 251/2001 e ss.mm.ii. di cui all’art. 2-sexies della
Legge 26 maggio 2004, n. 138 e all’art. 1-octies (Servizio sociale professionale) della Legge 3
febbraio 2006, n. 27.
Si evidenzia e si contesta l’irregolarità abnorme nell’aver disposto con D.G. 980 del 17.11.23 la
nomina della commissione esaminatrice con la sola presenza di Commissari afferenti alle aree
sanitarie e amministrative, in assenza della componente afferente all’Area Sociale, in spregio a
quanto disposto dall’art. 9, comma 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, secondo il quale Le
commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, di livello pari o superiore rispetto ai posti messi a concorso/selezione, allo scopo di
individuare dei commissari che garantiscano i principi non solo della trasparenza e indipendenza, ma
anche della competenza specifica.
Tale scelta valutativa risulta essere inaccettabile e lesiva per tutto il personale degli Assistenti
Sociali dipendenti della ASL di Nuoro e non conforme alla disciplina della composizione della
commissione in sede concorsuale in cui si precisa che “le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi
di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di
esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare
commissari aventi diverse competenze e professionalità”, anche quando si decida di procedere alla
nomina delle Commissioni per sorteggio, previo avviso pubblico, con indicazione, in ragione della
professionalità da reclutare, delle caratteristiche richieste, sempre alla luce del D.P.R. n. 487 del
1994, come da Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione concernente “Linee guida sulle procedure concorsuali”.
Considerato inoltre che l’art. 1 co. 2 della Legge n. 84/93, che disciplina l’Ordinamento della
professione di Assistente Sociale, prevede che tale professionista può esercitare attività di
coordinamento e di direzione dei servizi sociali, senza la richiesta di requisiti ulteriori,
tantomeno del Master – a tal proposito si richiama il parere del Ministero della Salute
DGPROF 38797-P-04/09/2012 – si ritiene che tale requisito non possa essere assunto come
criterio ulteriore e determinante per l’accesso alla selezione per il conferimento degli incarichi
in parola.
E ciò nonostante il richiamo all’art. 28, comma 2 del CCNL 2019-2021 Comparto Sanità, il
quale peraltro per la sola funzione di coordinamento… per il personale del ruolo sanitario
richiede il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006, lasciando
impregiudicata la posizione del personale appartenente ad altri ruoli, riferendoci nello specifico al
personale assistente sociale, del ruolo sociosanitario, per il quale i requisiti di accesso non
possono essere che quelli previsti dalla normativa di riferimento: l’art. 2 della Legge 84/93 e
art. 21, commi 1 e 2 del DPR 328/2001, che richiede il possesso titolo di Laurea specialistica e
l’iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale.
Ai sensi della normativa vigente, si dà atto che la figura dell’Assistente Sociale, quale
professionista delle problematiche sociali e socio-sanitarie, ha una sua connotazione operativa
storica e il suo collocamento nell’ambito Sanitario è riconosciuto da parecchio tempo. Nello specifico
si ritiene utile citare le seguenti fonti normative: La Riforma Ospedaliera Legge, n. 132/’68, La
Riforma del Servizio Sanitario Nazionale L. 833/’78, le varie leggi di settore, come la Legge 405/’75,
Istituzione dei Consultori familiari, la Legge 194/78, Norme per la tutela sociale della maternità e per
l’Interruzione Volontaria della gravidanza, la Legge 685/75, sulle Tossicodipendenze, la Legge
180/78 sull’Assistenza ai Pazienti Psichiatrici, Legge 104/92, Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone Disabili; D. lgs 502/1992 e s.m.i..
In particolare è opportuno citare La Legge 84/93 e s.m.i. “Ordinamento della professione e
Istituzione dell’Albo professionale” e il DPR 328/2001 che regolano la professione dell’Assistente
Sociale definendone i requisiti per l’esercizio della professione mediante tecniche e strumenti
orientati dai riferimenti teorici, metodologici, tecnico-operativi e etico-deontologici, così come
disciplinato dal Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, che opera nel pieno rispetto
dell’osservanza del segreto professionale e in piena sintonia anche con le scelte strategiche delle
Aziende Sanitarie. Si ricordano anche i riferimenti normativi per l’integrazione socio-sanitaria: D. lgs
502/92, D. lgs 229/99, e il DPCM 14/2017 istitutivo dei LEA.
In particolare si porta all’attenzione delle SS.LL. l’art. 7 della Legge n° 251/2000 e successive
modificazioni, secondo cui “Al fine di migliorare l’assistenza e la qualificazione delle risorse le
Aziende Sanitarie possono Istituire il Servizio dell’Assistenza Infermieristica ed Ostetrica e il Servizio
Sociale Professionale con l’attribuzione dell’incarico dirigenziale ad un esponente del medesimo
Servizio. Si dà atto che il Servizio Sociale Professionale nell’ambito delle ASL territoriali, così come
già organizzate e pienamente operativo in diverse realtà nazionali, possa essere articolato in
strutture a carattere dirigenziale qualificate come unità organizzative complesse, dipartimentali o
semplici, a seconda della realtà aziendale, affidandone la Direzione ad un Dirigente Assistente
Sociale, cui afferisce il personale appartenente al profilo di Assistente Sociale e il personale
di supporto. L’attivazione del Servizio Sociale Professionale nell’ambito delle ASL, in
un’ottica di unitarietà degli interventi professionali con le competenze specifiche
dell’Assistente Sociale, serve ad implementare e rafforzare l’integrazione socio-sanitaria e
multidisciplinare del territorio sardo, da cui non si può non prescindere.
Tutto ciò premesso. il Sindacato SUNAS
                                                                       CHIEDE
l’urgente rettifica delle deliberazioni sopra elencate nelle parti in contestazione al fine di
garantire il rispetto e il corretto inquadramento dell’intera categoria degli Assistenti Sociali in
forza alla ASL di Nuoro, nell’ambito degli incarichi di funzione organizzative e professionali,
incluso il coordinamento, nel rispetto del suo specifico e peculiare ruolo Socio-Sanitario.
Contestualmente richiede l’Istituzione del Servizio Sociale Professionale nella ASL di Nuoro
come in tutte le ASL e le AO della Sardegna, nel rispetto delle norme di legge richiamate,
prevedendo l’attribuzione dell’incarico di dirigente ad un assistente sociale in possesso dei
requisiti prescritti, così come già comunicato e portato all’attenzione delle SS.LL e di tutte le
ASL della Sardegna e del competente Assessorato della Regione Sardegna con nota prot. n°
122/23 del 14.07.23 dallo scrivente Sindacato SUNAS, di cui si allega copia.
In attesa di un cortese, sollecito e favorevole riscontro, ci rendiamo disponibili ad un confronto con le
SS.LL per meglio precisare le nostre osservazioni e richieste.

Il Segretario Regionale Sunas                                                                Il Segretario Generale Sunas
           Giuliana NIECO                                                                                  Salvatore POIDOMANI

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