Prot. 120/SR/24 del 24/06/2024

                                        Spett.le Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
                                                    c.a. Direttore Generale Dott. Antonio Poggiana
                                                    Al Direttore Sanitario Dott. Daniele Pittioni
                                                    Al Direttore dei Servizi Sociosanitari Dott. Giulio Antonini
                                                    Al Direttore Amministrativo Dott. Eugenio Possamai
                                         E p.c. alla Referente aziendale della professione Assistente Sociale
                                                    Dott.ssa Valentina Iurman

Oggetto: Servizio Sociale Professionale Aziendale.

Egregi Direttori,
avuta conoscenza della situazione odierna del Servizio Sociale Professionale e della condizione
lavorativa degli/delle Assistenti Sociali in servizio presso codesta ASL, il SUNAS – Sindacato
professionale aderente alla Confederazione CSE, rappresentativa in Sanità, intende osservare
quanto segue.
La Legge regionale 16 maggio 2007 n. 10, coordinata alla Legge regionale 9 maggio 2017 n. 13,
recante Disposizioni in materia di valorizzazione nell’ambito del Servizio sanitario regionale delle
professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di
studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi
sociali, all’art. 1, in attuazione dei principi di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e ss.mm.ii.,
dispone la valorizzazione e responsabilizzazione, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, delle
professioni sanitarie nonché, nelle aziende per i servizi sanitari, della professione di assistente
sociale per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione
del Servizio sanitario regionale, all’integrazione sociosanitaria e al miglioramento
dell’organizzazione multiprofessionale del lavoro.
La stessa Legge nell’art. 2, comma 1 dispone che Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nell’atto aziendale… individuano un referente
aziendale per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 251/2000, nonché della professione di assistente sociale. Nei casi di particolare
complessità derivante dall’entità del personale complessivo aziendale dell’area professionale
interessata, dal budget economico assegnato e dalla rilevanza strategica degli obiettivi da
perseguire, viene conferito… un incarico dirigenziale per ciascuno dei seguenti servizi: a)…,
b)…, c)…, d)…, e) servizio professionale sociale.
Ai successivi commi 4 e 5 si specifica che I referenti aziendali trovano collocazione nella direzione
sanitaria aziendale e svolgono, in particolare, funzioni di coordinamento degli operatori delle
specifiche aree professionali e compiti di raccordo con la direzione strategica aziendale e che L’atto
aziendale definisce le funzioni e la collocazione dei nuovi servizi professionali.
Il successivo art. 3 della Legge regionale specifica che agli operatori di cui all’art. 2 possono essere
conferiti incarichi dirigenziali di tipo gestionale o professionali, in conformità alla normativa vigente, in
particolare all’art. 7 della Legge 251/2000 e ss.mm.ii., al fine di conseguire obiettivi prioritari di
miglioramento della qualità dell’assistenza non altrimenti perseguibili.
Quanto disposto dalla Legge regionale per valorizzare le professioni sanitarie e la professione
dell’assistente sociale abbiamo constatato con piacere che è stato correttamente recepito
nell’Atto Aziendale, approvato con Decreto 454 dd 19.05.2022, in particolare nell’art. 33, dove al
comma 3 sono elencati i cinque Dirigenti/Responsabili dei Servizi Professionali, incluso quello del
Servizio Sociale e che successivamente con Decreto 1039 dd 14.12.2023 sono state adottate le
Prime determinazioni in merito all’assetto complessivo degli incarichi del personale del
Comparto Sanità prevedendo all’interno di ASUGI due Servizi Sociali Professionali, uno per
ciascuna area territoriale, con due incarichi di Dirigente del Servizio (uno in Area Giuliana e uno
in Area Isontina) e 6 IFOC, di cui 4 in Area Giuliana e 2 in Area Isontina.
A ciò segue il Decreto 51 dd 25.01.2024 di Approvazione del Regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, nel cui allegato relativo al Regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento delle Professioni Sanitarie si fa riferimento
alle professioni sanitarie di cui alla Legge 251/2000 e al personale di supporto (nella L. 251 il
personale di supporto non è mai citato), mentre non c’è alcun riferimento al personale assistente
sociale, di cui si parla solo a pag. 7 del paragrafo 2.1. FUNZIONI E OBIETTIVI DELLE SC
COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, dove si afferma che Le Assistenti Sociali
hanno un percorso distinto in linea con la Direzione Sociosanitaria, senza nulla spiegare né
motivare.
Successivamente, con Decreto n. 110 dd 14.02.2024, relativo all’Assetto degli incarichi di funzione
del personale del Comparto Sanità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, il Direttore
Generale sente il dovere di precisare che, rispetto all’organigramma approvato con il decreto n.
1039/2023 e relativamente all’attivazione degli incarichi di funzione per il profilo di assistente
sociale ivi previsti, si fa riserva di una rivalutazione dell’assetto originariamente definito con
successivo provvedimento. Siamo a fine giugno, sono trascorsi oltre quattro mesi, ma non
c’è traccia di questa rivalutazione. L’Amministrazione ha forse cancellato dai suoi orizzonti la
professione dell’Assistente Sociale?
Intanto l’ASUGI si è correttamente occupata delle altre professioni e con decreto 306 dd
24.04.2024, in applicazione del decreto n. 110/2024, ha disposto il Conferimento degli
incarichi di funzione al personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e
subito dopo, con decreto 435 31.05.2024, ha disposto il Conferimento degli incarichi di
funzione organizzativa al personale inquadrato nei profili del ruolo sanitario dell’Area
dei professionisti della salute e dei funzionari.
Per gli assistenti sociali, che fanno parte della stessa Area, nulla. L’unico atto che ci risulta è il
Decreto 947 del 4.11.2021 con cui il DG ha disposto il Conferimento della funzione di referente
aziendale della professione di Assistente sociale attribuito alla Dott.ssa Valentina Iurman, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 della LR n. 10/2007, nella quale si precisa che la
figura di referente della professione di Assistente sociale è titolare di funzioni indefettibili in
ragione delle necessarie conoscenze e competenze in materia di integrazione sociosanitaria in via
transitoria e fino alla nomina a regime del referente aziendale per la professione di Assistente
sociale dell’ASUGI, in applicazione dell’Atto Aziendale presso la Direzione dei Servizi
Sociosanitari e soprattutto si precisa che la titolarità della funzione non comporterà l’attribuzione
di incarichi dirigenziali o incarichi di funzione disciplinati dalla Contrattazione Collettiva e non
darà luogo, nella sua transitorietà, a riconoscimenti economici aggiuntivi. Tale perentoria
affermazione non considera il fatto che l’espressione di referente aziendale nella legge regionale è
riferita a tutte le professioni, in primis quelle sanitarie, per le quali l’Azienda ha disposto non solo il
conferimento degli incarichi di funzione, ma anche la nomina dei Dirigenti nelle varie aree operative.
Inoltre, pur nella sua transitorietà, l’incarico di referente comporta comunque l’impegno per la
dipendente a svolgere funzioni e la conseguente responsabilità, che però non può dar luogo ad alcun
riconoscimento giuridico, contrattuale ed economico.
Inoltre non si può tacere il fatto che la perdurante assenza di una qualunque forma di organizzazione
del Servizio Sociale nell’Azienda ASUGI non solo discrimina e danneggia una intera categoria
professionale, ma mette a rischio anche la qualità e l’efficacia dell’azione professionale da rendere a
beneficio dei cittadini che ogni giorno si rivolgono agli assistenti sociali. I quali sono danneggiati e
discriminati per il fatto che l’Azienda, non prevedendo alcunché nei loro confronti, li discrimina e non
li mette in condizione di operare correttamente, negandogli pure ogni possibilità di carriera e di
crescita economica, diversamente dagli altri dipendenti.
Quando il Direttore Generale con Decreto 947 del 4.11.2021 ha disposto il Conferimento della
funzione di referente aziendale della professione di Assistente sociale alla Dott.ssa Valentina
Iurman, lo ha fatto – così è scritto nel Decreto – in via transitoria e fino alla nomina a regime del
referente aziendale per la professione di Assistente sociale dell’ASUGI, in applicazione dell’Atto
Aziendale. Come è noto, l’Atto Aziendale è stato approvato con Decreto 454 dd 19.05.2022, sono
trascorsi oltre due anni, per tutti gli altri dipendenti l’Atto Aziendale è stato attuato, solo per una
categoria professionale codesta Direzione non trova il tempo o la voglia di fare quanto è giusto e
doveroso, per porre fine ad una evidente e intollerabile discriminazione.
A ciò si aggiunga il fatto che in assenza di ogni iniziativa che dia il giusto riconoscimento anche a
questa professione, gli assistenti sociali – che sono solo 36, palesemente insufficienti rispetto alla
popolazione da assistere e il PTF non prevede alcuna assunzione – non avendo un Servizio a cui
afferire e fare riferimento, sono di fatto – tranne un piccolo gruppo – collocati sotto la direzione del
personale infermieristico, o comunque sanitario, con grave danno sotto molti punti di vista e
pregiudizio per la loro professionalità: basti pensare alla valutazione di performance che con ogni
probabilità viene svolta da personale che non ha la giusta competenza per farlo correttamente.
Tutto ciò premesso e considerato, il SUNAS denuncia il mancato rispetto della valutazione
strategica e della corretta collocazione operativa del Servizio Sociale Professionale presso codesta
Azienda Sanitaria, sottolineando l’evidente discriminazione degli assistenti sociali rispetto alle altre
professioni, discriminazione che si palesa nella mancata applicazione per questa categoria di
quanto previsto dalla Legge regionale n. 10/2007 e correttamente recepito nell’Atto Aziendale,
con grave pregiudizio e chiede all’ASUGI di disporre tempestivamente l’istituzione del
Servizio Sociale Professionale, come Unità operativa dipartimentale o semplice, sia nell’Area
Giuliana che nell’Area Isontina, affidandone la dirigenza ad assistenti sociali in possesso dei
requisiti di legge e al tempo stesso di avviare le procedure per il conferimento dei 6 IFOC, in
attuazione di quanto già previsto, e di farlo con la massima urgenza, allo scopo di porre fine ad una
discriminazione che dura ormai da troppo tempo.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono Distinti saluti

                                                                      Il Segretario Generale SUNAS
                                                                        Dott. Salvatore Poidomani

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